Finalità della Pro Loco
La Pro Loco ha finalità di promozione sociale,
di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali,
storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste. In particolare
si propone le seguenti finalità:
-
tutela e miglioramento
delle risorse ambientali, turistiche e culturali del luogo;
- assistenza, tutela e informazione turistica;
- iniziative atte a sensibilizzare la
popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale, culturale,
ambientale e turistico;
-
promozione e assunzione
di iniziative e di manifestazioni atte a favorire la conoscenza, la
valorizzazione e la salvaguardia delle risorse culturali e turistiche;
- compiti di vigilanza sul prodotto turistico;
-
attività di utilità sociale
e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate
alla conoscenza ed agli scambi culturali;
-
collaborazione con l’UNPLI
( Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia – Comitato Regionale ) quale
organo rappresentativo delle Pro Loco e di collegamento con la Regione
Lazio e con la Provincia di Roma.
Direttivo
Presidente (art.7):
DELLA ROCCA NOBILE Gianluca
Vice Presidente:
DI PIETRANTONIO Damiano |
|
Segretario (art.8):
PETRELLA Simona
Tesoriere - Cassiere:
MAMMARELLA Caterina
Consiglieri (art.6):
- BREDA Erica
- BREDA Jessica
- BREDA Mirko
- CANZANO Andrea
- DEL PONTE Denis
- DELLA ROCCA NOBILE Giacomo
- DELLA ROCCA NOBILE Luca
- DI PIETRANTONIO Fabrizio
- LIBERALE Barbara
- NUBILE Alfonso
- NUBILE Fabiola
- NUBILE Jessica
Collegio dei revisori
dei conti (art.11):
- Presidente DI
PIETRANTONIO Claudio
- Componente DI
CECCO Giuliana
- Componente D'ALIMONTE
Giulia
- Supplente
D'ANGELO AURORA
- Supplente
SOEHER Inge Kate
Collegio dei probiviri
(art.12):
- Presidente SOEHER Inge Kate
- Componente DI CECCO Giuliana
- Componente DI PIETRANTONIO Fabrizio
- Supplente LIBERALE Barbara
- Supplente DI PIETRANTONIO Claudio
Lo statuto
Art. 1
Costituzione, denominazione e sede
-
L’Associazione Pro Loco di Turrivalignani,
costituita con atto pubblico in data 22.01.1986 n. 49249 di repertorio
Dott. Antonio DI MASTROBERARDINO, notaio in Pescara (PE), registrato
a Pescara il 07.02.1986 al n. 1112 serie I°, svolge la sua attività
nel territorio del Comune di Turrivalignani per una durata illimitata.
-
La Pro Loco di Turrivalignani è una
associazione apartitica ed indipendente da qualsiasi ideologia.
-
La Pro Loco di Turrivalignani è un associazione
su base volontaria di natura privatistica, senza fini di lucro, ma con
rilevanza pubblica e finalità di promozione turistica e sociale, di
valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali,
storiche ed enogastronomiche.
-
La Pro Loco di Turrivalignani ha sede
legale a Turrivalignani in Piazza Martiri di Marcinelli n. 4.
-
Con l’iscrizione all’Albo delle Associazioni
Pro Loco della Provincia di Pescara, la denominazione “Pro Loco di Turrivalignani”
viene riconosciuta e tutelata a norma di legge.
Art. 2
Finalità
-
La Pro Loco di Turrivalignani ha per
scopo il soddisfacimento prevalente degli interessi turistici e sociali
della collettività locale da realizzare in armonia con quella svolta
dagli organi turistici a livello comunale, intercomunale, provinciale
e regionale d’Abruzzo.
-
In particolare la Pro Loco, autonomamente
e/o in collaborazione con il Comune e altre associazioni ed Enti pubblici
e privati, si propone di:
-
riunire attorno a sé tutti coloro
che hanno interesse allo sviluppo turistico-culturale della località,
senza limiti di partecipazione per i cittadini residenti e non nella
località medesima;
-
tutelare, con opportune iniziative
che ne permettano la fruizione all’intera collettività, le bellezze
naturali, panoramiche, artistiche e monumentali della località;
-
svolgere una fattiva opera di convinzione
per rendere turisticamente accogliente il centro, attraverso:
-
il risanamento igienico-sanitario del tessuto urbano nella sua
globalità;
-
l’abbellimento di piazze, giardini ed abitazioni anche con piante
e fiori, nel rispetto scrupoloso ed attento delle linee urbanistiche
ed architettoniche che costituiscono il patrimonio preesistente;p>
-
una razionale segnaletica di itinerari escursionistici ed un
efficiente servizio di trasporti pubblici, da realizzare segnalando
alla Regione, alle Province ed ai Comuni le eventuali carenze;
-
l’allestimento di materiale di propaganda turistica, segnalando
alla A.P.T.R. le eventuali deficienze al riguardo;
-
promuovere:
-
l’istituzione ed il miglioramento di centri di ritrovo per ospiti;
-
l’apertura di punti di informazione e accoglienza ai turisti,
anche con eventuale richiesta alla Regione di usare la denominazione
IAT ai sensi della vigente normativa;
-
l’istituzione di un telefono pubblico;
-
coadiuvare l’A.P.T.R. e gli Enti
Pubblici a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale,
nella promozione intesa a diffondere la conoscenza della zona e
di tutte le località turistiche regionali;
-
realizzare manifestazioni ed iniziative
che possano esercitare un effettivo richiamo turistico, anche d’intesa
ed in collaborazione con le Pro Loco facenti parte dello stesso
comprensorio;
-
organizzare e promuovere la costruzione,
il miglioramento e la fruizione dell’attrezzatura ricettiva complementare
(campeggi, ostelli della gioventù, villaggi turistici, case per
ferie, aziende agrituristiche, residenze di campagna, rifugi alpini
ed escursionistici, affittacamere, B&B, ecc.);
-
sollecitare la costruzione ed il
miglioramento dell’attrezzatura ricettiva di tipo alberghiero;
-
diventare parte attiva dell’eventuale
sistema turistico locale operante nel proprio territorio;
-
presentare alla Regione, per l’eventuale
finanziamento, particolari progetti di promozione, accoglienza e
intrattenimento a livello locale o comprensoriale, da inserire nel
programma turistico regionale, anche in forma associativa con enti
pubblici, imprese, Pro Loco e altre associazioni costituite da giovani
e da donne.
-
sviluppare attività di carattere
sociale;
-
conservare, recuperare, promuovere
e valorizzare i prodotti tipici locali, le tradizioni culturali
ed artigianali, organizzando mostre, convegni, conferenze, premi,
concerti, lotterie, sagre e ogni altra iniziativa idonea allo scopo;
-
gestire circoli nell’ambito del
Comune di Turrivalignani.
-
Per il raggiungimento degli scopi sociali
sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente
deliberate dagli organi statutariamente competenti;
-
Le attività elencate potranno essere
svolte instaurando forme di collaborazione con enti pubblici e privati,
anche stipulando apposite convenzioni.
Art. 3
Soci
-
L’attività dell’Associazione è assicurata
prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli
associati.
-
L’iscrizione alla Associazione è aperta
a chiunque, in possesso di idonei requisiti morali e sociali, ne faccia
richiesta mediante l’invio di domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo,
che si dovrà pronunciare sull’accoglimento o meno entro il termine massimo
di 30 giorni.
-
La decisione di mancato accoglimento
della richiesta di ammissione deve essere debitamente motivata ed avverso
questa l’aspirante Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro
30 giorni dal ricevimento della stessa.
-
Tale domanda vale come accettazione
del presente Statuto e dei Regolamenti sociali.
-
Il Socio è tenuto a versare l’importo
stabilito per la quota sociale che, essendo destinata a finanziare l’attività
dell’Associazione e non avendo pertanto alcuna finalità speculativa,
non è trasmissibile a terzi e non è produttiva di alcun interesse o
rivalutabilità monetaria.
-
Sono Soci della Pro Loco tutti coloro
che ne accettano lo statuto ed i regolamenti e sono in regola con i
pagamenti sociali.
-
Ad esclusione dei nuovi ammessi, che
versano l’importo stabilito per la quota sociale al momento dell’accoglimento
della domanda, tutti i Soci devono effettuare il versamento entro la
data stabilita dal Consiglio Direttivo.
-
Tutti i Soci, purché maggiorenni, al
momento dell’Assemblea, hanno diritto di:
-
votare per eleggere gli organi sociali;
-
essere eletti alle cariche direttive;
-
votare per l’approvazione e le modifiche
del presente Statuto e dei Regolamenti;
-
ricevere la tessera sociale;
-
frequentare i locali di proprietà
e/o di possesso dell’Associazione;
-
ricevere le pubblicazioni della
Pro Loco;
-
ottenere tutte le facilitazioni
che comportano la qualifica di Socio di Pro Loco Unpli in occasione
delle attività promosse e/o organizzate dalla Pro Loco se associata
all’Unpli.
-
I
Soci hanno il dovere di:
-
rispettare lo statuto ed i regolamenti
della Pro Loco;
-
versare la quota sociale;
-
non operare in danno della Pro Loco.
-
La qualità di Socio si perde:
-
per dimissioni, presentate per iscritto
entro il 31 dicembre dell’anno decorso;
-
per radiazione, deliberata dal Consiglio
Direttivo allorché il socio abbia mancato all’onore ed ai doveri
sociali;
-
per morosità, nel pagamento della
quota sociale o di qualsiasi somma dovuta;
-
per causa di morte.
-
La radiazione per morosità deve essere
pronunciata dal Consiglio Direttivo dopo la messa in mora del Socio
inadempiente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, spedita
non oltre il terzo mese dalla data di cui al comma 7 del presente articolo.
-
Nella suddetta comunicazione deve concedersi
il termine di giorni 15 al moroso per eliminare l’inadempienza.
-
Contro il provvedimento di radiazione,
l’interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni
dal ricevimento della relativa comunicazione.
-
Entro 30 giorni dall’arrivo del ricorso,
il Collegio deve pronunciarsi.
Art. 4
Organi dell’Associazione
-
Organi della Pro Loco di Turrivalignani
sono:
-
L’Assemblea dei Soci;
-
Il Consiglio Direttivo;
-
Il
Presidente;
-
Il
Collegio dei Revisori dei Conti;
-
Il Collegio dei Probiviri.
-
Tutte le cariche sono gratuite.
-
Le cariche di Presidente dei tre organi
collegiali sono incompatibili con quelle politiche.
Art. 5
Assemblea dei Soci
-
L’Assemblea è costituita da tutti i
Soci in regola con il versamento della quota sociale avvenuta almeno
10 giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea.
-
Ciascuno dei componenti l’Assemblea
dispone di un solo voto, non essendo ammesse deleghe.
-
L’Assemblea rappresenta l’universalità
dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente
statuto, obbligano i Soci.
-
L’Assemblea è convocata dal Presidente
del Consiglio Direttivo per determinazione propria, o previa deliberazione
del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne faccia richiesta un terzo
degli iscritti, risultanti dal libro dei Soci aventi diritto al voto.
-
La convocazione, da spedirsi non meno
di 10 giorni prima dell’adunanza, deve contenere l’ordine del giorno,
la data, l’ora ed il luogo della riunione.
-
Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea
deve essere fissato il giorno e l’ora della seconda convocazione, che
dovrà effettuarsi non meno di un’ora dopo quella fissata per la prima.
-
Della convocazione dell’Assemblea, del
suo ordine del giorno, della data, ora e luogo fissati per la prima
e seconda convocazione, devono essere inoltre dati idonea pubblicità
mediante pubblico manifesto, locandine, inserzioni su organi di stampa
o attraverso altre forme di comunicazione.
-
L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire
gli scopi sociali ed in particolare:
-
approva il bilancio preventivo con
il programma annuo di attività comprensivo del calendario degli
eventi e delle manifestazioni che si intendono realizzare nel corso
dell’anno ed il rendiconto economico e finanziario;
-
elegge i componenti del Consiglio
Direttivo, i Revisori dei Conti ed i Probiviri;
-
delibera sugli altri oggetti attinenti
alla gestione sociale riservati alla sua competenza, dei quali prima
della convocazione dell’Assemblea sia richiesta l’iscrizione all’ordine
del giorno da parte del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo
dei Soci.
-
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
-
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria
per l’elezione degli organi sociali ed almeno due volte l’anno, entro
il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione ed
entro il mese di aprile per l’approvazione del rendiconto economico
e finanziario.
-
L’Assemblea si riunisce in via straordinaria
su iniziativa del Consiglio Direttivo o sulla base di richiesta scritta
e motivata di un terzo dei Soci aventi diritto di voto.
-
L’Assemblea delibera sempre in via straordinaria
sullo scioglimento anticipato dell’Associazione e sulle modifiche dello
Statuto sociale.
-
L’Assemblea ordinaria è regolarmente
costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più
uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di
almeno un quinto degli iscritti e comunque non inferiore a 10.
-
L’Assemblea ordinaria e straordinaria
delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti
al momento del voto, non sono considerati votanti gli astenuti. Una
copia delle deliberazioni deve essere affissa con gli allegati, che
ne costituiscono parte integrante e sostanziale, come i bilanci preventivi
ed i rendiconti, in un apposita bacheca esposta al pubblico.
-
L’Assemblea deve essere nuovamente convocata
se non sono raggiunti i quorum richiesti.
-
L’Assemblea dei Soci è presieduta dal
Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo,
il quale designa un Socio ad esercitare le funzioni di Segretario.
-
Le deliberazioni dell’Assemblea devono
essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
-
Nel verbale devono essere inserite,
su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.
-
Il Socio che per qualsiasi motivo non
possa intervenire personalmente all’Assemblea non può farsi rappresentare
da altri.
Art. 6
Consiglio Direttivo
-
Il Consiglio Direttivo della Pro Loco
di Turrivalignani è composto da almeno 5 membri e da non più di 15 che
vengono eletti dall’Assemblea con votazione segreta ovvero in modo palese
se stabilito all’unanimità.
-
Il numero dei componenti il Consiglio
Direttivo viene stabilito dall’Assemblea regolarmente costituita che
delibera il rinnovo degli Organi scaduti.
-
Le schede di votazione possono indicare
più nominativi, purché le preferenze indicate non superino i 2/3 del
numero dei componenti da eleggere.
-
I membri del Consiglio Direttivo saranno
dichiarati eletti secondo la maggioranza relativa ottenuta nella votazione
ed a parità di voti è eletto chi ha già ricoperto in precedenza incarichi
direttivi nella Pro Loco di Turrivalignani; qualora più candidati abbiano
già ricoperto incarichi direttivi, viene eletto chi è stato membro del
Consiglio Direttivo per più tempo e, persistendo ancora la parità, il
più anziano di età.
-
I Consiglieri durano in carica quattro
anni e sono rieleggibili.
-
Nella loro prima riunione, i Consiglieri
eleggono, fra di essi, il Presidente ed il Vice Presidente a scrutinio
segreto ovvero in modo palese se stabilito all’unanimità.
-
Qualora, nel corso del quadriennio dall’ultimo
rinnovo del Consiglio Direttivo, uno o più Consiglieri dovesse decadere
per qualunque motivo dalla carica, si procederà alla sostituzione con
il primo dei non eletti ed a parità di voti si applicheranno le modalità
indicate al comma 4 del presente articolo.
-
I Consiglieri surrogati durano in carica
dal momento dell’avvenuta surroga, disposta dal Consiglio Direttivo
ai sensi del successivo comma 18, fino alla scadenza naturale del Consiglio
stesso.
-
Qualora non siano più disponibili persone
aventi diritto per la surroga e venga comunque a mancare la metà più
uno degli originari componenti, si dovrà procedere obbligatoriamente
al rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo.
-
Il Consiglio Direttivo è l’organo di
esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea ed orienta, in armonia
con essa, l’attività dell’Associazione.
-
Esso delibera su tutte le materie non
riservate specificatamente alla competenza dell’Assemblea. In particolare:
-
predispone il regolamento interno
riguardante disposizioni di funzionamento ed organizzazione non
contemplati nel presente Statuto e lo svolgimento dei servizi dell’Associazione,
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
-
delibera circa l’indirizzo, lo svolgimento
e l’estensione dell’attività dell’Associazione nei limiti del presente
statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, con particolare
riferimento ai problemi di interesse locale ed in armonia con quelli
delle comunità vicine;
-
delibera sulle assunzioni, sullo
stato giuridico, sul trattamento economico e di quiescenza nonché
sul licenziamento del personale dipendente della Pro Loco;
-
formula proposte operative da sottoporre
all’esame dell’Assemblea dei soci;
-
sottopone il bilancio preventivo
ed il rendiconto economico e finanziario all’approvazione dell’Assemblea
dei Soci;
-
Delibera sull’utilizzazione del fondo
per le spese impreviste di cui all’art. 9, comma 8, da sottoporre alla
ratifica dell’Assemblea.
-
Il Consiglio Direttivo è convocato dal
Presidente, o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del
Presidente, tutte le volte che lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta
da almeno un terzo dei suoi componenti.
-
La convocazione è fatta a mezzo di lettera
consegnata a mano o a mezzo posta o e-mail, contenente l’ordine del
giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione, da spedirsi non meno
di 5 giorni prima dell’adunanza, in modo che i Consiglieri, il Sindaco
del Comune di Turrivalignani ed i Revisori, ai quali deve essere in
ogni caso inviato l’invito di partecipazione, ne siano informati almeno
un giorno prima della riunione.
-
Nell’avviso di riunione del Consiglio
Direttivo deve essere fissato il giorno e l’ora della seconda convocazione,
da effettuarsi non meno di un’ora dopo di quella fissata per la
prima.
-
Il Consiglio Direttivo è regolarmente
costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno
dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno
un terzo dei suoi membri.
-
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
assoluta dei votanti, non sono considerati votanti gli astenuti; a parità
di voti prevale il voto del Presidente.
-
Il Consigliere che non intervenga a
3 adunanze consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo
deve essere dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio
stesso che, contestualmente, provvede alla sua sostituzione ove possibile.
Art. 7
Presidente
-
Il Presidente dura in carica per lo
stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.
-
Il Presidente del Consiglio Direttivo
ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Egli è autorizzato a
riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche, da privati rilasciandone
quietanza liberatoria. Ha anche la facoltà di stare in giudizio, di
nominare avvocati davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, su conforme
deliberazione del Consiglio Direttivo. Può anche effettuare compromessi,
transazioni e conciliazioni.
-
Nell’assenza o impedimento del Presidente,
tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.
-
Qualora anche il Vice Presidente sia
assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente
del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di carica e, qualora
più componenti abbiano la medesima anzianità di carica, dal più anziano
di età.
-
Il Presidente, per esigenze di servizio,
può conferire deleghe per speciali materie e funzioni ad un componente
del Consiglio Direttivo.
-
Il Presidente, in caso di urgenza,
può deliberare su argomenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo
ratifica nella successiva riunione.
Art. 8
Segretario - Tesoriere
-
Il Segretario-Tesoriere viene nominato
e revocato dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, anche fra
i Soci. Se non è membro del Consiglio Direttivo non ha diritto di voto.
Può essergli conferita dal Consiglio stesso una indennità annuale.
-
Il Segretario-Tesoriere è tenuto all’osservanza
delle formalità richieste dallo Statuto e dai Regolamenti. Redige i
verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, conserva l’archivio, gestisce
la corrispondenza, tiene il Registro dei Soci, cura il regolare andamento
amministrativo dell’Associazione per quanto riguarda le entrate e le
spese cui provvede per mandato del Presidente, raccoglie elementi per
la formulazione dei bilanci che saranno a sua cura compilati.
-
Svolge il servizio di tesoreria per
le piccole spese di cui rende conto direttamente al Presidente.
Art. 9
Amministrazione
-
Le quote annuali dei Soci, i contributi
della Regione, della Provincia o di altri Enti pubblici o privati, le
rendite patrimoniali, i beni testamentari, i lasciti e le donazioni
derivanti alla Pro Loco, costituiscono le entrate disponibili per provvedere
al conseguimento degli scopi fissati dall’art. 2 in base ai bilanci
preventivi annuali.
-
L’elenco dei beni mobili di proprietà
della Pro Loco deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.
-
I fondi occorrenti per l’ordinaria gestione
devono essere depositati in conto corrente, presso istituti bancari
o presso l’amministrazione postale, scelti dal Consiglio Direttivo.
-
Tali conti sono intestati all’Associazione
e con firma disgiunta del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario-Tesoriere.
-
I mandatati di pagamento devono essere
firmati dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere.
-
L’esercizio finanziario dell’Associazione
Pro Loco inizia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
-
Per la gestione sociale deve essere
compilato un apposito bilancio annuale di previsione.
-
Per le spese impreviste deve essere
stanziato annualmente un apposito fondo a disposizione del Consiglio
Direttivo che non deve superare il 50% delle quote associative alla
data del 31 dicembre dell’anno decorso. Le utilizzazioni del fondo devono
essere ratificate dall’Assemblea nella successiva riunione.
-
Il bilancio preventivo con il programma
annuale delle attività programmate, che l’Assemblea dei Soci deve approvare
entro il mese di dicembre, deve essere depositato presso la segreteria
della Pro Loco a disposizione dei Soci aventi diritto al voto non meno
di 10 giorni prima della data fissata per la riunione della suddetta
Assemblea.
-
Il bilancio di previsione deve essere
inviato alla Provincia di Pescara entro il 31 dicembre.
-
Il rendiconto economico e finanziario
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla
relazione del Consiglio Direttivo ed a quella dei Revisori dei Conti,
entro il 30 aprile deve essere inviato alla Provincia di Pescara. Esso
deve avere le medesime forme di pubblicità previste al precedente comma
9.
-
Eventuali avanzi di gestione devono
essere obbligatoriamente reinvestiti a favore di attività istituzionali
statutariamente previste;
-
E’ fatto divieto di distribuire fra
gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi di riserva o capitale.
Art. 10
Vigilanza e Controlli
-
L’Associazione deve agevolare l’azione
di vigilanza dell’A.P.T.R. sulla rispondenza dei punti di informazione
e accoglienza ai turisti che siano stati autorizzati ad usare la denominazione
IAT, ai sensi dell’art. 2, lettera d) del presente Statuto e sulla conformità
ai criteri che regolano la rete degli IAT.
-
L’Associazione deve collaborare con
la Regione o altri organi eventualmente competenti a predisporre specifici
controlli sulla effettiva destinazione dei fondi erogati dagli stessi.
-
L’Associazione deve agevolare la Provincia
di Pescara nelle sue azioni di verifica della persistenza dei requisiti
richiesti per l’iscrizione all’albo provinciale delle Pro Loco.
Art. 11
Collegio dei Revisori dei Conti
-
Il Collegio dei Revisori dei Conti si
compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
-
I cinque Revisori devono essere tutti
eletti dall’Assemblea con votazione segreta. Saranno eletti i cinque
soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i primi tre quali
membri effettivi, gli altri due quali supplenti.
-
Il Presidente viene eletto, tra i membri
effettivi, da tutti i componenti il Collegio.
-
I Revisori effettivi e quelli supplenti
durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
-
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla
l’amministrazione dell’Associazione e accerta la regolare tenuta della
contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze
dei libri e delle scritture a norma di legge.
-
Il Collegio deve altresì accertare ogni
semestre la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli
di proprietà sociale ricevuti in pegno, cauzione o custodia.
-
I Revisori possono in ogni momento procedere
ad atti di ispezione, secondo le competenze di cui ai commi precedenti.
-
Il collegio dei revisori dei conti può
chiedere notizie sull’andamento delle operazioni sociali e su determinati
affari.
-
Degli accertamenti eseguiti deve farsi
annotazione nell’apposito libro.
-
I revisori possono partecipare alle
riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Art. 12
Collegio dei Probiviri
-
Ai sensi del presente articolo, i Soci
sono obbligati a rimettere alle decisioni del Collegio dei Probiviri
la risoluzione di tutte le controversie insorte fra di loro e
con gli organi sociali.
-
Il Collegio provvederà a stilare apposito
verbale in cui saranno indicati l’oggetto della controversia, le tesi
delle parti in causa ed il termine in cui il Collegio stesso delibererà
in materia.
-
Il Collegio dei Probiviri è composto
da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea fra
persone competenti in materia, anche non soci.
-
I componenti ed il Presidente del Collegio
vengono eletti con le stesse modalità del secondo e terzo comma dell’art.
11.
-
I Probiviri durano in carica quattro
anni a partire dalla data di nomina e possono essere confermati nell’incarico.
-
Essi deliberano secondo equità, previo
tentativo di conciliazione, regolando lo svolgimento dei giudizi nel
modo che riterranno più opportuno, assegnando alle parti eventuali
termini per la presentazione dei documenti e memorie difensive e per
esporre le loro repliche ove non sia diversamente regolato dal presente
Statuto.
-
Le decisioni del Collegio dei Probiviri
devono essere emesse entro trenta giorni dalla data in cui il Presidente
del Collegio ha ricevuto il ricorso.
-
Il Collegio dei Probiviri di una Pro
Loco Unpli, prima di pronunciarsi, può chiedere il parere dell’omologo
Collegio dell’Unpli Abruzzo. La circostanza porta a 60 i giorni entro
cui il Collegio deve pronunciarsi dal ricevimento del ricorso.
-
In ogni caso, le pronunce del Collegio
dei Probiviri della Pro Loco sono definitive.
Art. 13
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
-
Sono soggetti alla responsabilità contrattuale
ed extracontrattuale tutti i membri del Consiglio Direttivo.
-
I membri del Consiglio Direttivo rispondono
personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso
terzi dalle persone che rappresentano l’Associazione nell’ambito del
mandato loro conferito.
-
E’ facoltà esclusiva dei soli membri
del Consiglio Direttivo deliberare e stipulare contratti con terzi,
indicando di norma come delegato il Presidente.
-
E’ fatto obbligo, a coloro che agiscono
in nome e per conto della Pro Loco di Turrivalignani di attenersi scrupolosamente
al mandato ricevuto per il compimento di un dato atto negoziale.
-
La Pro Loco di Turrivalignani si assume
nei confronti dell’Amministrazione finanziaria il debito per sanzioni
conseguente a violazioni commesse dai rappresentanti dell’Associazione
stessa nello svolgimento delle proprie funzioni e poteri.
-
Tale assunzione vale nei casi in cui
il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo o colpa grave.
Art. 14
Modifiche statutarie
-
Le modifiche al presente Statuto devono
essere proposte all’Assemblea con apposita delibera del Consiglio Direttivo,
per iniziativa dello stesso o su richiesta di almeno due quinti dei
Soci aventi diritto di voto.
-
L’Assemblea per le modifiche statutarie
è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due
terzi degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la
presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto.
-
Delibera con la maggioranza dei 2/3
dei presenti.
Art. 15
Scioglimento e liquidazione
-
Lo scioglimento della Pro Loco deve
essere proposto all’Assemblea dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole
di almeno tre quarti dei componenti.
-
L’Assemblea per lo scioglimento della
Pro Loco è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione,
con la presenza dei quattro quinti dei Soci aventi diritto di voto.
-
Delibera con la maggioranza dei 4/5
dei presenti.
-
In sede di scioglimento e comunque di
cessazione l’Assemblea ha l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo
ad altra associazione che operi a fini di utilità sociale.
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Il verbale dell’Assemblea che ha deliberato
lo scioglimento dell’Associazione deve essere inviato, a cura del Segretario
verbalizzante, alla Provincia di Pescara.
Art. 16
Disposizioni finali
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La Pro Loco di Turrivalignani ha l’obbligo
di comunicare entro il 31 dicembre alla Provincia di Pescara, al fine
di permettere l’aggiornamento dell’Albo, il numero dei soci iscritti
all’Associazione ed in regola con il pagamento delle quote sociali.
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La Pro Loco, inoltre, dovrà trasmettere
alla Provincia, di volta in volta, i verbali dell’Assemblea dei Soci
concernenti il rinnovo degli Organi statutari e le deliberazioni del
Consiglio Direttivo che riguardano l’eventuale surroga di Consiglieri
decaduti, nonché comunicare tutte le altre variazioni verificatesi,
comprese quelle statutarie.
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Se la Pro Loco aderisce all’U.N.P.L.I
(Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), per il tramite del Comitato Regionale
Unpli Abruzzo, ha l’obbligo del rispetto dello Statuto e dei Regolamenti
Unpli.
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Per tutto quanto non contemplato nel
presente Statuto si fa richiamo alle norme di legge in materia di associazioni
non riconosciute contenute nel codice civile e alle norme in materia
di associazioni senza scopo di lucro contenute nel Decreto Legislativo
4 dicembre 1997, n. 460 e sue successive modificazioni ed integrazioni
e alla normativa regionale in materia di Pro Loco e di Turismo.
Turrivalignani
28/11/2005
IL SEGRETARIO |
IL PRESIDENTE |
Simona Petrella
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Claudio Di Pietrantonio |
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